Il Governo impugna alla Corte Costituzionale la legge della Regione Liguria N. 15/10 sulla caccia

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Varazze, 20.11.2010.                                          Home page

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Il Governo impugna alla Corte Costituzionale la legge della Regione Liguria N. 15/10 sulla caccia

caccia-al-tramontoCaccia: Il Governo impugna alla Corte Costituzionale la legge della Regione Liguria N. 15/10, che consente l’attività venatoria agli uccelli migratori mezz’ora dopo il tramonto.

Il consiglio dei ministri nella seduta di giovedì 18 novembre ha deciso di impugnare alla Corte Costituzionale la Legge Regionale n. 15/10.

La Corte costituzionale, per la seconda volta, sarà chiamata a valutare la Costituzionalità della Legge Regionale n.15/10, che consente la caccia agli uccelli migratori da appostamento fisso e/o temporaneo per mezz’ora dopo il tramonto in violazione del divieto previsto dalla legge nazionale n. 157/92. La Consulta, si era già espressa sull’illegittimità del prolungamento della caccia agli uccelli selvatici dopo il tramonto, con sentenza n. 391 del 12 ottobre 2005. bocciando un’analoga legge approvata dalla Regione Puglia (L.R. n. 15/03) che prevedeva il prolungamento dell’orario di caccia un’ora dopo il tramonto.

La regione era a conoscenza dell’illegittimità costituzionale della norma proposta e approvata ma ha voluto  ugualmente recuperare il consenso del mondo venatorio; ora darà la colpa al governo e alle forze politiche che lo sostengono, insomma la responsabilità non è della regione che ha fatto la sua parte occupandosi di caccia per diverse sedute del consiglio regionale ma esclusivamente del governo centrale. Ora ci aspettiamo che l’assessore regionale alla caccia, dott.ssa Renata Briano proponga l’abrogazione della norma ripristinando il termine della caccia al tramonto.

“La caccia agli uccelli migratori, comunque esercitata, termina al tramonto, orario stabilito dalla Legge Nazionale n. 157/92, di conseguenza tutti gli organi di vigilanza previsti dalla normativa vigente non possono disapplicare il divieto previsto  e esimersi dal contestare al cacciatore la violazione di esercizio di caccia fuori orario prevista e l’applicazione della sanzione di euro 203,00 oltre il sequestro amministrativo degli uccelli eventualmente abbattuti dopo il tramonto”, dichiara Guglielmo Jansen referente regionale fauna selvatica del WWF Liguria.

Abbiamo sempre sostenuto che le normative nazionali sono prevalenti rispetto alle Leggi Regionali e quest’ultime non possono modificare norme di rango superiore; proprio in questi giorni siamo venuti in possesso di un’importante sentenza del Tribunale Civile di Savona riguardante l’attività venatoria nelle aree boschive colpite da incendio. Il giudice civile del Tribunale di Savona, Dott.sa Patrizia Cremonese ha rigettato il ricorso di un cacciatore, sanzionato dalle Guardie Giurate volontarie del WWF di Savona, per avere esercitato la caccia in un area boschiva colpita da incendio in violazione del divieto previsto dalla legge nazionale n. 353/2000. Il cacciatore sosteneva che l’attività venatoria  era consentita in quanto il divieto di esercitare la caccia per dieci anni nelle aree colpite da incendio previsto dalla normativa nazionale era stato ridotto a tre anni dalla L.R. n. 35/08.

Importanti le motivazioni che hanno determinato la decisione del Giudice civile di Savona:”Considerato che il termine di tre anni, previsto dalla legge regionale n. 35/08 è più a favore del ricorrente, risulta in contrasto con la normativa statale n. 353/2000, le cui norme sono prevalenti  rispetto alle disposizioni regionali. Considerato che la materia degli incendi boschivi appartiene alla materia relativa alla tutela dell’ambiente riconducibile alla competenza statale e che la materia nell’ambito di competenza concorrente (vedi art. 117 della Costituzione) vede la normativa statale funzionare come limite alla potestà regionale”.

Fonte: ENPA, LAC, WWF. Foto: http://beecologista.it

Questo articolo è stato pubblicato il 20 Nov 2010 alle 11:04 ed è archiviato nelle categorie Ambiente, Attualità, NEWS DA VARAZZE, SPIGOLATURE. Puoi seguire i commenti a questo articolo tramite il feed RSS 2.0. Puoi andare in fondo e lasciare un commento. Attualmente il pinging non è permesso.

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